Essere cittadino

Essere cittadino straniero in Italia / Richiesta cittadinanza italiana

Leva e servizio civile

Autenticazioni

cosa è: un servizio di autenticazione di firme, copie di documenti e di legalizzazione di fotografie per rilascio documenti di riconoscimento. Con il D.P.R. n. 445/2000 l’autentica non è più necessaria per la Pubblica Amministrazione: la documentazione e le istanze, corredate della fotocopia del documento di identità, possono essere inviate via posta, via fax o consegnate tramite persona delegata.
come si fa per ottenerlo: per l’autentica di firma è necessaria la presenza dell’interessato munito di un valido documento di identità o riconoscimento; l’autentica di copia di documenti si ottiene presentando il documento originale e la fotocopia da autenticare; per la legalizzazione di fotografie è necessaria la presenza dell’interessato con il proprio documento di identità o riconoscimento e le foto da legalizzare.
chi lo rilascia: l’Ufficio Anagrafe.
quanto costa: € 0.26 se in carta libera, € 14,62 se in bollo.

Cittadini italiani residenti all’estero

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Cos’è  l’ L’A.I.R.E ?E’

lo schedario che raccoglie i nominativi dei cittadini italiani trasferiti all’estero e di quelli che – nati e residenti all’estero – hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Ogni cittadino italiano può iscriversi gratuitamente presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l’A.I.R.E. del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.

Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.?

Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d’immigrazione. Per ottenere l’iscrizione, occorre esibire i seguenti documenti:

– Carta d’identità o passaporto italiano valido (per i paesi non aderenti all’UE);
– prova/e della stabile residenza all’estero;  documento di riconoscimento.
Il Consolato provvede poi al successivo inoltro al Comune ( anche se il cittadino ha già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, l’iscrizione all’A.I.R.E. non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento e dietro presentazione di idonea documentazione).
(N.B. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione né la decadenza della cittadinanza per la mancata iscrizione o per l’iscrizione tardiva).
Perché è importante per un italiano residente all’estero iscriversi all’A.I.R.E.?

L’iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all’AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all’estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative.
Per agevolare il rilascio dei certificati, è tuttavia necessario avere cura di far pervenire al Comune italiano dove si è iscritti all’AIRE tempestivamente, tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti) che si verifichino all’estero, nonché il cambiamento d’indirizzo (quest’ultimo è fondamentale affinché si possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione elettorale).
Come si registra la nascita in Italia del figlio di un cittadino italiano all’estero?

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:

– atto di nascita, emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ‘61);
Cittadini  italiani residenti all’estero

– documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana)

Come si registra in Italia il matrimonio all’estero di cittadini italiani?

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

Come si registra in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all’estero?

Prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
–    la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
–    la traduzione ufficiale della sentenza;
–     la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (disponibile presso il Consolato Generale);
–     una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale,
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

Come si registra in Italia il decesso di un italiano residente all’estero?

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
–    atto di morte emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
–     documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
Gli atti di morte degli ex cittadini italiani possono essere inviati comunque ai comuni competenti per la annotazione nei registri di stato civile.

AVVERTENZE:

tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.
A tal fine, si suggerisce di consultare i siti internet degli uffici consolari o interpellarli telefonicamente al fine di verificare la necessità di eventuali legalizzazioni da apporre sui documenti.

Passaporto

Il passaporto è un documento, rilasciato ai cittadini italiani, che consente l’espatrio in tutti i paesi riconosciuti dal Governo Italiano. E’ indispensabile per l’espatrio nei paesi in cui non è sufficiente la carta d’ identità valida per espatrio.

La validità:
è valido 10 anni.

Per il rilascio occorre:

  • domanda al Questore ( i moduli sono disponibili anche presso l’ufficio Anagrafe);
  • due fotografie formato tessera  una delle quali dovrà essere autenticata. Per l’autentica della foto è possibile rivolgersi all’ Ufficio Anagrafe;
  • una marca da bollo ad uso  concessioni governative da € 40,99;
  • ricevuta di versamento di € 5,92 da effettuarsi a mezzo c/c postale n. 11359619 intestato alla Questura di Pesaro e Urbino.

Nel caso in cui si intenda iscrivere sul passaporto anche il/i figli minore/i di età,  occorre l’atto di assenso di entrambi i genitori (atto di assenso già inserito nel modulo di domanda) e, nel caso in cui il minore abbia compiuto i 10 anni di età, due foto formato tessera. Il figlio minore può essere iscritto nel passaporto del genitore solo fino al compimento del 16° anno di età.