VISTO l'art. 12 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), con il quale è stata
prevista a decorrere dal 16.1.1999, la possibilità di ottenere una riduzione del prezzo del gasolio e GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti
nella nostra zona climatica (zona E) da individuare con deliberazione del Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione n. 47 dell'8.9.2000 con la quale il Consiglio Comunale ha individuato le frazioni non
metanizzate ed ha proposto l'estensione delle agevolazioni anche alle vie del Centro abitato del Capoluogo non metanizzate;
VISTO il decreto legge 30.09.2000, n. 268, successivamente convertito in legge ed
integrato dalla finanziaria 2001 che definisce per frazioni di comune le porzioni di territorio edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, comprese le aree su cui
insistono le case sparse;
CONSIDERATO che, in conseguenza di tale definizione in nostro territorio si vede escluso per quanto riguarda tutte le vie del Centro abitato del Capoluogo;
VISTA la
Determinazione 23.01.2001, dell'Agenzia delle Dogane che condiziona, nel caso di specie, l'applicazione delle agevolazioni alla pubblicizzazione e comunicazione al Ministero delle Finanze e al Ministero
dell'Industria che le stesse non competono alle frazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa sopracitata;
SI RENDE NOTO
CHE la riduzione di prezzo per il gasolio e per il gas di
petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibile per riscaldamento ammonta a:
Prima del 3 ottobre 2000:
- £. 200
al litro di gasolio da riscaldamento;
- £. 258
al chilogrammo di GPL da riscaldamento;
Dal 4 ottobre 2000 e fino al 30 giugno 2001:
- £. 250
al litro di gasolio da riscaldamento;
- £. 308
al chilogrammo di GPL da riscaldamento;
La riduzione è praticata ai consumatori al momento del versamento del corrispettivo ed è fatta risultare nella fattura. Il rimborso del beneficio per il periodo pregresso è effettuato a conguaglio sulle
prime forniture successive e, in mancanza, con i normali mezzi di pagamento.
CHE l'agevolazione non compete :
- alle frazioni metanizzate di Smirra e Naro;
- al centro abitato del capoluogo di Cagli, escluso con la normativa sopra richiamata;
CHE l'agevolazione compete alle altre frazioni e case sparse non metanizzate:
Cagli, li 14 febbraio 2001
IL SINDACO
Domenico Papi