1. Nell' ambito della categoria
delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità quelle strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell' ente
gestore che offrano, a pagamento,
ospitalità per un periodo non superiore a cinque giorni, a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A
tal fine l' orario di chiusura dell' esercizio al pubblico è fissato alle ore 21 nella stagione autunno – inverno e alle ore 22 nella stagione primavera - estate.
2. A questo fine sono
considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.