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 [ SVILUPPO ECONOMICO ]   

 

COME EFFETTUARE UNA VENDITA STRAORDINARIA
Definizione:
costituiscono vendite straordinarie:

  1. le vendite di liquidazione,
  2. i saldi di fine stagione,
  3. le vendite promozionali,
  4. le vendite sottocosto.

 

  • Con le vendite di liquidazione l'esercente pone in vendita le proprie merci al fine di esaurirle nel più breve tempo possibile a seguito di cessazione o cessione d'attività, rinnovo o trasferimento locali di vendita;
  • Con i saldi di fine stagione si pongono in vendita i prodotti stagionali o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in un certo periodo di tempo;
  • Con le vendite promozionali l'esercente pone in vendita tutti o parte dei prodotti a prezzi favorevoli per un determinato periodo di tempo;
  • Con le vendite sottocosto si pongono in vendita prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Obblighi: per effettuare le vendite straordinarie l'esercente dovrà adempiere ad alcune formalità:

  • Vendite di liquidazione: l'esercente dovrà comunicare al comune i dati e gli elementi comprovanti i motivi di tale tipo di vendita;
  • Per tutte le vendite straordinarie: per le merci poste in vendita con sconti o ribassi dovrà essere indicato il prezzo iniziale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale.

Disposizioni particolari:
Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve  tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.

L'interessato da comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Nei casi di trasformazione o rinnovo locali,  al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di dieci giorni.

E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede. Modello per comunicazione vendite di liquidazione

Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esso possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, dal 10 Gennaio al  1° Marzo e dal 10 Luglio al 1° Settembre e deve esserne data comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, specificando al data di inizio e la durata.

Le vendite di liquidazione e le  vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartellini che ne indicano l'esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.

Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto  deposito destinate a tale vendita straordinaria. Modello per comunicazione Saldi Fine Stagione

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi indicati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

Le vendite promozionali hanno una durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita.

L'interessato dà comunicazione al Comune delle vendita  promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.

Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere  la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.

E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria,    valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. Modello per comunicazione vendite promozionali

Le vendite sottocosto sono disciplinate dal  D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che prevede una comunicazione preventiva.

Nello specifico l'art. 1, al comma 4 dispone che la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Altresì, l'art. 1, al comma 5 dispone che la vendita sottocosto non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.  Modello per comunicazione vendite sottocosto

 

 

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